Non si paga l’Ici sui fabbricati accatastati come F3

Il classamento catastale di un fabbricato in corso di costruzione nella categoria F/3, essenziale ai negozi civilistici su cosa futura, non è valido presupposto per l’assoggettamento dello stesso all’Imposta Comunale sugli Immobili (Ici). Tale classamento, infatti, non segnala una capacità contributiva autonoma rispetto a quella evidenziata dalla proprietà dell’area edificabile. È quanto si legge nella sentenza n. 11694/2017 della Corte di Cassazione, di cui dà notizia il quotidiano Italia Oggi. La vertenza si origina con la notifica di un avviso di accertamento Ici, imposta pretesa dal Comune di Foggia in relazione a dei fabbricati in corso di costruzione, accatastati nella categoria F/3 «unita in corso di costruzione». Secondo l’ente impositore, l’iscrizione catastale del fabbricato era presupposto sufficiente per il suo assoggettamento all’imposta, in base all’articolo 2, comma 1, lett. a), del dlgs 504/1992 secondo cui «per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano». Il secondo periodo di detta norma, poi, detta un criterio alternativo (ultimazione dei lavori o anteriore utilizzazione) che acquista rilievo solo quando il fabbricato non sia ancora iscritto al catasto; l’ultimazione dei lavori o l’utilizzazione antecedente, infatti, può dar luogo a tassazione in difetto di accatastamento, solo perché rivela che il fabbricato doveva essere iscritto in catasto (per cui l’iscrizione o l’obbligo di iscrizione rimane presupposto sufficiente e preponderante). Tuttavia, precisa la Cassazione, ai fini impositivi è significativo unicamente l’accatastamento reale e non quello c.d. «fittizio», istituzionalmente privo di rendita, di cui alla categoria F/3. L’accatastamento in questa categoria, infatti, che risulta essenziale per compiere atti negoziali aventi a oggetto una cosa futura, non integra il presupposto impositivo descritto dall’articolo 5 del dlgs 504/1992. Con la conseguenza che, in presenza di una tale situazione, resta soggetta all’imposta soltanto l’area edificabile e non anche, in via autonoma, il fabbricato in corso di costruzione. Ciò, precisa la Cassazione, fermo restando l’aspetto relativo alla verifica della pertinenza di tale classamento.
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